I lavoratori dipendenti, autonomi, parasubordinati, liberi professionisti, ecc., affetti da Talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, hanno diritto a un’indennità annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (art. 39, Legge 448/01, come modificato dalla Legge 350/03).
Dal 1° gennaio 2004 l’art. 3, comma 131, della Legge 350/2003, ha esteso i benefici previsti dalla Legge 448/2001 anche ai portatori di Talassodrepanocitosi e Talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.
Per la verifica del requisito contributivo devono essere presi in considerazione tutti i contributi accreditati a favore della persona richiedente la prestazione: contribuzione da lavoro, contribuzione figurativa, versamenti volontari (Circolare INPS 154/02).
L’indennità è concessa ed erogata dall’INPS anche se i contributi sono stati versati presso altri enti previdenziali e sono utili anche se versati interamente o in parte.
La prestazione consiste in una indennità annua il cui importo viene determinato con riferimento al trattamento minimo di pensione.
Il beneficio costituisce, a tutti gli effetti, un trattamento assistenziale ed è pertanto esente da IRPEF.
La Circolare del Ministero del Lavoro del 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H, stabilisce che si tratta di una prestazione a sostegno del reddito da attribuire alla generalità dei lavoratori (autonomi, dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti, ecc.) ed è, per tanto, cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente, con il reddito derivante da lavoro autonomo e che con qualsiasi prestazione pensionistica.
L’attribuzione dell’indennità è subordinata solo alla verifica dei requisiti sanitari, anagrafici e contributivi. Pertanto, nessun limite e requisito è previsto riguardo alle condizioni reddituali del richiedente e alla titolarità o meno di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.
L’accertamento delle patologie dovrà risultare da apposita certificazione, rilasciata da strutture sanitarie pubbliche (ASL), contenenti la espressa dicitura della malattia con indicazione anche della terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea seguita dal richiedente.
La domanda deve essere presentata, su apposito modello, alla sede INPS territorialmente competente, cioè quella di effettiva residenza del richiedente. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, rilasciata:
Il pagamento verrà effettuato mensilmente dall’ INPS, in una delle seguenti scelta dall’interessato:
Posta:
Banca:
Al momento della liquidazione dell’indennità sarà inviata la comunicazione (Mod. TE08) sulla quale verrà riportata la dicitura “indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi (art. 39, Legge 448/2001)” e saranno indicati gli importi mensili, gli arretrati e le modalità di pagamento.
Circolare INPS 1 ottobre 2002, n. 154
Indennità prevista dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi. Istruzioni contabili: Variazione al piano dei conti.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (G.U. n. 301 del 29-12-2001- Suppl. Ordinario n. 285)
Legge 24 dicembre 2003, n. 350
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2004)” (G.U. n. 299 del 27 Dicembre 2003 – Supplemento Ordinario n. 196)